Art. 2.
(Modifiche agli articoli 222 e 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:

      «2-bis. Quando dal fatto deriva una lesione personale di cui all'articolo 590-bis del codice penale la sospensione della patente è da uno a quattro anni, secondo la gravità della lesione. Nel caso di omicidio di cui all'articolo 589-bis del codice penale la sospensione della patente è fino a sei anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
      2-ter. Nel caso di cui all'articolo 593-bis del codice penale la sospensione della patente è da un mese a un anno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
      2-quater. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni di cui al comma 2 è diminuita fino a un terzo nel caso di

 

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applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».

      2. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «di cui all'articolo 222, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 222, commi 2, 2-bis e 3».